5 per mille: avviata la procedura di iscrizione per l’anno 2018

downloadL’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti del Volontariato.

Anche per il 2018 è avviata la procedura per accedere al beneficio del 5 per mille. Le associazioni di volontariato, non presenti nell’elenco permanente degli enti iscritti, dovranno trasmettere la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate.

Modello – pdf

Istruzioni per la compilazione della domanda 5 per mille 2018 – pdf

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 7 maggio 2018. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

I soggetti che sono presenti nell’elenco permanente degli enti iscritti, pubblicato il 28 marzo 2018, non sono tenuti a presentare la domanda di accesso al beneficio del 5 per mille di quest’anno e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

CORREZIONE DEGLI ERRORI DI ISCRIZIONE

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, qualora a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente non sono aggiornati, possono, entro il 21 maggio 2018, chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 2 luglio 2018 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali , riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2018” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.

Modello di dichiarazione sostitutiva – pdf .

REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE

Resta immutata anche per l’esercizio 2018 la possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio, qualunque sia la categoria di appartenenza, di procedere, entro il 1 ottobre 2018, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell’ammissione al beneficio.

In base all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, infatti, gli enti che “non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo” provvedono a trasmettere la domanda di iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva entro il 1 ottobre, possono comunque accedere al contributo del cinque per mille. I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione.

In particolare, possono regolarizzare la propria posizione:

– i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;

– i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;

– i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

In questi casi, l’accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E’ esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione.

PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ENTI ISCRITTI AL BENEFICIO

L’Agenzia delle entrate pubblica, entro il 14 maggio 2018, sul proprio sito istituzionale, www.agenziaentrate.gov.it, gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di  iscrizione al contributo del cinque per mille, distinti per le seguenti tipologie:

  • elenco degli enti del volontariato;
  • elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’università;
  • elenco degli enti della ricerca sanitaria;
  • elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.

Relativamente agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche l’Agenzia delle entrate, entro il 25 maggio 2018, procede alla pubblicazione degli elenchi aggiornati per l’anno 2018.

Il CSV dei Due Mari, ove ce ne fosse bisogno, mette a disposizione la propria struttura per l’invio telematico del modello. Chi fosse interessato al servizio dovrà inviare il modello debitamente compilato (in modo chiaro e leggibile) dal rappresentante e farlo recapitare entro il 26 aprile 2018 allo sportello del CSV di riferimento o inoltrato alla segreteria della sede centrale in una delle seguenti modalità:

· Via fax allo 0965-890813

· Via e-mail ad info@csvrc.it

Se l’invio del modello avviene tramite e-mail o fax, le associazioni sono tenute ad accertarsi del ricevimento dello stesso presso la segreteria al numero 0965-324734.