5 per mille: entro il 30 settembre la regolarizzazione delle domande

Resta immutata anche per l’esercizio 2019 la possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio, qualunque sia la categoria di appartenenza, di procedere, entro il 30 settembre 2019, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell’ammissione al beneficio.

In base all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, infatti, gli enti che “non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo” provvedono a trasmettere la domanda di iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre, possono comunque accedere al contributo del cinque per mille. I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione.

In particolare, possono regolarizzare la propria posizione:

– i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;

– i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;

– i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

In questi casi, l’accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro. La sanzione è versata con il Modello F24 ELIDE (Risoluzione n. 42 del 1° giugno 2018 – pdf). È  esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione.