Scadenze del 5 per mille 2020 per gli enti del volontariato

PUBBLICAZIONE ELENCO PROVVISORIO

Il 14 maggio 2020 l’Agenzia dell’Entrate provvederà alla pubblicazione dell’elenco provvisorio degli enti che, entro il 7 maggio, hanno trasmesso la domanda di accesso al beneficio del 5 per mille.

CORREZIONE DEGLI ERRORI DI ISCRIZIONE

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, qualora a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente non sono aggiornati, possono, entro il 20 maggio 2020, chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.

PUBBLICAZIONE ELENCO DEFINITIVO

Entro il 25 maggio 2020 l’Agenzia dell’Entrate pubblicherà dell’elenco definitivo degli enti che hanno trasmesso la domanda di accesso al beneficio del 5 per mille, corretto di eventuali errori di iscrizione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali , riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2019” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.

modello di dichiarazione sostitutiva – pdf

 

Gli enti iscritti nell’elenco permanente 2020 devono trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all’amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno (30 giugno 2020), sia variato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata. La dichiarazione deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale.

modello Dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale – pdf

 

REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE

Resta immutata anche per l’esercizio 2020 la possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio, qualunque sia la categoria di appartenenza, di procedere, entro il 30 settembre 2020, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell’ammissione al beneficio.

In base all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, infatti, gli enti che “non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo” provvedono a trasmettere la domanda di iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre, possono comunque accedere al contributo del cinque per mille. I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione.

In particolare, possono regolarizzare la propria posizione:

– i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;

– i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;

– i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

In questi casi, l’accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro. La sanzione è versata con il Modello F24 ELIDE (Risoluzione n. 42 del 1° giugno 2018 – pdf). È  esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione.