Tutte le novità del decreto sul registro unico nazionale del Terzo settore
Pubblicato il dm 2/2026 che aggiorna il “decreto Runts” del 2020: introdotta la possibilità di delega del legale (a partire dal 9 aprile) rappresentante per la presentazione delle istanze telematiche e precisate le procedure da seguire in caso di cancellazione, scioglimento o devoluzione dell’incremento patrimoniale
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il decreto ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2026, che modifica il dm 106/2020, cioè il provvedimento che disciplina il funzionamento del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), le modalità di deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni degli enti del Terzo settore. Il nuovo intervento non riscrive l’impianto del registro, ma introduce una serie di correzioni pratiche e chiarimenti attesi da tempo, con l’obiettivo di rendere più agevoli i rapporti tra enti e uffici del Runts e di sciogliere alcuni nodi applicativi emersi in questi anni.
La delega
Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità per il legale rappresentante di delegare un’altra persona per la gestione delle pratiche sul Runts.
Il delegato è un soggetto fiduciario a cui il rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce, conferiscono una delega a gestire nel Runts le proprie pratiche.
È previsto che tale delega possa essere conferita con modalità telematiche direttamente tramite il portale del Runts, e che il documento generato dal sistema venga inserito automaticamente tra gli allegati della pratica.
La delega può avere ad oggetto tutte le istanze presenti sul Runts, cioè “iscrizione”, “variazione”, “cancellazione”, “cinque per mille”, “deposito bilancio”, oppure è possibile delegare alla presentazione di solamente una o di alcune fra quelle menzionate. Il sistema della delega è quindi usufruibile non solo nella fase di prima iscrizione al registro unico ma anche in relazione agli adempimenti successivi legati all’aggiornamento delle informazioni e al deposito degli atti.
La delega può essere di due tipi:
- alla compilazione e invio: il delegato si limita a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica, mentre rimane in capo al delegante la sottoscrizione della distinta assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato e documentato;
- alla compilazione, sottoscrizione e invio: il delegato compila, sottoscrive digitalmente e invia egli stesso l’istanza, assumendosi in prima persona la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato.
Quella della delega è una modifica importante e attesa da tempo, perché riconosce formalmente una prassi organizzativa molto utile soprattutto per gli enti di minori dimensioni, che spesso si avvalgono del supporto di consulenti, collaboratori amministrativi o persone di fiducia per la gestione operativa delle pratiche sul Runts.
In base a quanto si legge nella sezione dedicata del sito ministeriale, in ragione del necessario adeguamento del sistema informatico, la nuova funzionalità di delega sarà operativa a partire dal prossimo 9 aprile.
La cancellazione dal Runts e la conseguente devoluzione del patrimonio
Molto significativa è poi la parte del decreto dedicata alla devoluzione del patrimonio, tema particolarmente delicato quando un Ets si scioglie, si estingue, oppure viene cancellato dal Runts ma intende continuare ad operare fuori dal perimetro del Terzo settore. Nel testo originario del dm 106/2020 ci si limitava a prevedere, in caso di prosecuzione dell’attività dopo la cancellazione, l’obbligo di devolvere il patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi di iscrizione al Runts. Il nuovo decreto mantiene questo principio, ma lo precisa meglio e soprattutto ne disciplina in modo puntuale la procedura documentale.
La prima novità è che, nei casi di cancellazione nei quali vi sia un patrimonio da devolvere, deve essere allegata sin dall’inizio la richiesta di parere previsto dal codice del Terzo settore (articolo 9), a cura del legale rappresentante, della rete associativa cui l’ente aderisce, dei rispettivi delegati oppure del liquidatore. Il parere può riguardare, a seconda dei casi, il solo incremento patrimoniale maturato durante l’iscrizione al Runts (se l’ente decide di continuare ad operare ai sensi del codice civile) oppure l’intero patrimonio residuo (se l’ente si scioglie).
Quando la devoluzione riguarda soltanto l’incremento patrimoniale (sul tema si è in attesa della definizione e pubblicazione delle Linee guida per il calcolo dell’incremento patrimoniale, aspetto non affatto semplice), l’ente deve presentare una documentazione ben definita:
- una situazione patrimoniale aggiornata alla data della delibera di cancellazione, salvo l’esonero se la delibera è stata assunta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e il bilancio è già stato depositato;
- una attestazione di un revisore legale sull’entità e composizione del patrimonio, con indicazione dell’eventuale quota non soggetta a devoluzione;
- una dichiarazione di accettazione del patrimonio da devolvere, rilasciata dal legale rappresentante di ciascun Ets beneficiario.
Per gli enti più piccoli, quelli che redigono il rendiconto per cassa, il decreto prevede una documentazione semplificata: rendiconto per cassa alla data della delibera, elenco dei beni o dichiarazione sostitutiva, e documentazione o autodichiarazione sull’eventuale patrimonio escluso dalla devoluzione.
Qualora la devoluzione riguardi l’intero patrimonio residuo, la stessa documentazione va riferita all’intero patrimonio da devolvere.
Un ulteriore chiarimento importante riguarda il rapporto tra cancellazione e adempimento della devoluzione. Il nuovo testo del dm 106/2020 precisa che la cancellazione dal Runts viene perfezionata una volta ricevuta la documentazione che comprova l’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere reso ai sensi dell’articolo 9 del Codice (articoli 24 e 25). In altri termini, la devoluzione non è più descritta in modo generico come un adempimento successivo, ma viene strettamente collegata alla chiusura del procedimento di cancellazione.
Sempre in materia di cancellazione, il decreto introduce anche un passaggio nuovo per i casi di scioglimento senza rapporti giuridici pendenti (articolo 23). È un’aggiunta che prova a rendere più lineare la gestione dei casi meno complessi, pur lasciando fermo l’obbligo di rispettare, quando dovuta, la procedura di devoluzione.
Le modifiche alla domanda di iscrizione e ai successivi aggiornamenti e depositi nel Runts
Il nuovo testo del decreto ministeriale 106/2020 ha introdotto una serie di importanti modifiche anzitutto per quanto riguarda la domanda di iscrizione al Runts (articolo 8).
In relazione ai documenti che devono essere depositati in tale fase, continuano ad essere obbligatori gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, ma viene rimosso il riferimento alle copie dei verbali contenti la delibera di approvazione di tali bilanci. La conseguenza di tale modifica è che i verbali menzionati non devono più essere obbligatoriamente depositati presso il Runts.
Con riguardo sempre ai documenti necessari in sede di iscrizione, si chiarisce come debba essere depositata non solo l’attestazione di adesione ad una rete associativa (definita dall’art. 41 del codice del Terzo settore) ma anche quella in generale ad un altro ente del Terzo settore. Qualora l’ente aderisse a più di una di tali realtà, dovrà depoistare un’attestazione per ciascuna di esse.
Le attestazioni qui richiamate devono essere inserite o comunque aggiornate anche in una fase successiva a quella di iscrizione, qualora tali informazioni variassero (ad esempio perché l’ente non aderisce più ad una rete o ad un ente che aveva indicato in fase di iscrizione oppure perché vi ha aderito in una fase successiva a quella di iscrizione).
Viene, inoltre, esteso a tutti gli enti del Terzo settore, e non più solo ad Odv e Aps come era previsto nel precedente testo del dm 106/2020, l’obbligo di indicare in fase di iscrizione il numero di soci persone fisiche e le informazioni fondamentali (denominazione e codice fiscale) dei soci enti giuridici, così come il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, quello dei volontari iscritti nel registro dei volontari e quello dei volontari degli enti aderenti di cui l’ente si avvale.
Tale adempimento viene poi previsto in parallelo anche nella fase successiva a quella di iscrizione, richiedendo l’aggiornamento annuale delle informazioni relative a soci, volontari e lavoratori (qualora siano effettivamente variate rispetto a quelle presenti nel Runts) a tutti gli Ets: il termine per effettuare le variazioni rimane quello del 30 giugno di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre precedente.
Sempre con riferimento al deposito degli atti e all’aggiornamento delle informazioni in una fase successiva a quella di iscrizione (articolo 20), è stato coordinato il termine entro il quale depositare i bilanci nel Runts con quello previsto dal codice del Terzo settore (articolo 48, comma 3), cioè i 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio. Sempre in relazione al deposito dei bilanci, per i soli Ets costituiti nella forma di fondazione si specifica che, oltre al bilancio, deve essere depositata anche copia della delibera di approvazione dello stesso. È stato infine inserito nel nuovo testo anche l’obbligo di depositare le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, laddove tali organi siano istituiti (tale adempimento era in realtà già stato chiarito come necessario dalla nota direttoriale n. 17146 del 15 novembre 2022).
In relazione alla natura fiscale di un Ets è precisato come oggetto di comunicazione al Runts non sia solamente la perdita della qualifica di “ente non commerciale” (passando quindi da ente non commerciale ad ente commerciale) ma anche l’eventuale riacquisto della stessa (mutando tale qualifica da ente commerciale ad ente non commerciale). Altra modifica ha riguardato le tempistiche relative a tale comunicazione, che deve sempre essere effettuata entro i 30 giorni, i quali però non decorrono più dalla chiusura del periodo di imposta nel quale il cambio di qualifica si è realizzato, ma dall’approvazione del bilancio relativo al periodo d’imposta nel quale tale mutamento di qualifica si è verificato.
Infine, l’obbligo di comunicare (entro 30 giorni dal verificarsi dall’evento) la riduzione del numero minimo o della tipologia di associati, previsto nel testo originario solamente per le Odv e le Aps, viene mantenuto per tali qualifiche ed è esteso anche alle reti associative (i riferimenti normativi per il numero minimo di associati sono l’articolo 32, comma 1-bis del codice per le Odv, l’articolo 35, comma 1-bis per le Aps e l’articolo 41, commi 1 e 2 per le reti associative).
Accanto a questi profili, il dm 2/2026 contiene anche altre modifiche operative, riepilogate nel prospetto sintetico delle modifiche introdotte.
Sono interventi meno vistosi, ma utili a rendere più coerente il sistema informativo e i controlli del registro.
Nel complesso, il nuovo decreto va letto come un intervento di manutenzione evolutiva del Runts: da un lato semplifica, perché consente agli enti di organizzarsi meglio attraverso la delega; dall’altro rende più rigorosi e trasparenti i passaggi legati alla fuoriuscita dal registro e alla devoluzione del patrimonio. Per gli Ets, soprattutto per quelli che stanno valutando una cancellazione dal Runts o che si trovano in fase di scioglimento, sarà ora ancora più importante programmare per tempo la documentazione patrimoniale e il confronto con gli uffici competenti.
Si rimane ora in attesa degli aggiornamenti agli allegati tecnici del decreto ministeriale 106/2020, i quali saranno disposti con decreto direttoriale ed in coerenza con le modifiche introdotte dal nuovo decreto.
Le nuove funzionalità legate al Decreto n. 2/2026 saranno operative, per il necessario adeguamento del sistema informatico, a partire dal 9 aprile 2026.
Qui il link all’informativa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Ecco un prospetto di dettaglio delle modifiche introdotte.
Qui il testo coordinato redatto da Cantiere terzo settore del dm 106 del 2020 con il dm 13 del 2026.
A questo link il video tutorial pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che spiega la funzionalità di delega all’interno della piattaforma. Si ricorda che per accedere alla piattaforma è necessario autentificarsi tramite Spid o Cie (maggiori informazioni qui).
Fonte: CSVnet


